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L'attualità dell'articolo 21 - domenica 27 ottobre 2002 at 05:02



Riporto sotto l'articolo 21 della costituzione italiana, in una fase storica del nostro paese in cui sempre più si intravede la sua attualità e le sue contraddizioni, come spunto per una riflessione sullo stato dell'informazione e sulla presa di coscienza della profonda crisi etica e deontologica del giornalismo italiano nei suoi principali protagonisti, troppo spesso inclini a conservare i propri privilegi piuttosto che a trasmettere un sussulto di verità.
mimc


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Articolo 21



Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.





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