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mimc
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Italy
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Inviato il il 22/06/2003 :  00:18:01  Guarda il profilo di  Visita il Sito di mimc  Rispondi Citando
La posizione giuridica dello straniero in Italia dopo l'entrata in vigore della Legge 189/02
(Legge Bossi-Fini)
con particolare riferimento alle problematiche inerenti le donne, i bambini e i nuclei familiari

Resoconto della relazione di Patrizia Comito

1 - Ingresso
2 - Rilascio del visto
3 - Permesso di soggiorno
4 - Lavoro
5 - Ricongiungimenti
6 - Minori
7 - Espulsioni
8 - Asilo politico

Come interviene la legge 30.07.2002 n.189, detta anche Bossi-Fini, sulla condizione di immigrate e immigrati che vivono nel nostro paese? Come incide su lavoro, ricongiungimenti familiari, condizione dei minori e donne gravide, ingressi, espulsioni, asilo politico? Ne parla Patrizia Comito, giurista, nel corso dell'incontro organizzato da Crinali e Unione femminile.
La prima legge in materia di immigrazione risale all'86, ed è rivolta a regolare principalmente la condizione degli stranieri sul piano lavorativo (prima la posizione giuridica dello straniero era disciplinata dal testo unico di pubblica sicurezza del 1931 e numerose circolari ministeriali); nel 90 la legge Martelli introduce nuove norme tra cui la programmazione dei flussi di ingresso e l'asilo politico, eliminando la riserva geografica, pur rimanendo caratterizzata da interventi finalizzati a gestire l'immigrazione come un fenomeno di emergenza; nel frattempo si susseguono sanatorie su sanatorie, che a loro volta incrementano il flusso migratorio.
Il Testo unico D.L.vo 25.07.1998 n.286 (legge Turco-Napolitano), rappresenta un punto di arrivo importante, perché per la prima volta interviene in questo campo in modo organico, introducendo anche disposizioni che prevedono e garantiscono l'esercizio di diritti agli stranieri regolarmente soggiornanti, soprattutto se dA lunga data, ponendo il principio che i diritti della persona immigrata sono dipendenti dal tempo di permanenza della persona in Italia (seguendo in questo le linee europee).
La legge 189/02 non sostituisce il Testo unico, ma lo modifica in alcuni articoli, ricomponendo quel legame tra condizione lavorativa e diritti che il Testo precedente aveva evitato di assolutizzare valorizzando la posizione regolare dello straniero in quanto tale non solo in quanto lavoratore. Vediamo in quali punti la nuova legge modifica le precedente, e con quali conseguenze:


- Ingresso: rimangono invariate le condizioni: avere un documento di viaggio, documentare lo scopo, indicare l'alloggio, avere mezzi di sussistenza, non essere in condizione di inammissibilità, (non essere quindi inserito nel Servizio di Informazione Schengen - SIS); su questo punto la Bossi-Fini interviene, prevedendo espressamente l'inammissibilità di stranieri condannati per alcuni reati specificamente elencati; la condanna per uno di tali reati rende lo straniero non solo inammissibile ma, qualora già regolarmente soggiornante, passibile di revoca o di non rinnovo del permesso di soggiorno ..
La legge interviene sui decreti flusso, ovvero quei provvedimenti emanati ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri per determinare le quote di ingresso; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ora la discrezionalità di emanare o meno il decreto flussi qualora lo stesso non sia stato pubblicato nei termini di legge (entro il 30 novembre di ogni anno)


- Rilascio del visto: i Consolati italiani possono non motivare il diniego di un visto per turismo qualora lo richiedano motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in deroga alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo.


- Permesso di soggiorno: è introdotto l'obbligo di lasciare l'impronta digitale in fase di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
La durata massima del permesso è di due anni, (nel Testo unico il periodo di validità, nel caso di rinnovo, era pari al doppio del periodo precedente)


- Lavoro: è introdotto un nuovo documento, il contratto di soggiorno, che è assimilabile ad un contratto di lavoro, ma è rilasciato dalla Prefettura Sportello Unico per l'Immigrazione, e aumenta gli oneri per il datore di lavoro, che deve garantire l'alloggio e le spese per il rimpatrio. Attenzione, tali garanzie non sono una novità, erano già previste e la loro applicazione era molto difficoltosa, in particolare nell'86 le spese per il rimpatrio sono state sostituite dalla trattenuta del 0,5% dello stipendio del lavoratore per un nuovo fondo per il rimpatrio, tale fondo, non aveva dato frutti, se non alle casse dell'Inps, e per questo motivo era stato eliminato dal Testo unico.
Il contratto di soggiorno è obbligatorio per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, va redatto e depositato allo Sportello unico per l'immigrazione che, però, non è ancora stato istituito, dal momento che, a tutt'oggi, non è stato emanato il Regolamento attuativo della legge Bossi-Fini.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono assimilate al lavoro subordinato.


- Ricongiungimenti: se ne occuperà lo Sportello unico presso la Prefettura, quando ci sarà; i documenti necessari comprendono anche quello di verifica del legame parentale, e devono seguire un percorso tortuoso, dovendo passare anche dal Consolato italiano per essere tradotti e legalizzati
I parenti con cui ci si può ricongiungere sono, come prima, minori a carico e coniugi, mentre diventa praticamente impossibile ricongiungersi ai genitori.
L'uomo islamico e poligamo ha diritto a ricongiungersi con una sola delle mogli, dato che la legge italiana non prevede la poligamia; la donna sudamericana convivente e non sposata non può ricongiungersi al compagno, dato che la legge italiana non prevede le famiglie di fatto. In alcuni paesi europei le legislazioni contemplano le situazioni di coppia regolate in modo diverso nel paese di provenienza, e questa flessibilità concorre a determinare i flussi migratori.


- Minori: per l'iscrizione sul permesso di soggiorno del genitore occorre esibire il certificato di nascita tradotto e legalizzato dal Consolato italiano; per molti paesi di provenienza, è posta la condizione che per la legalizzazione sia presente fisicamente il minore; ciò che accade nella realtà, è che i minori sono già in Italia, per cui diventa impossibile garantirgli un permesso di soggiorno.
La nuova legge introduce una novità sui minori non accompagnati, che quindi non hanno adulti che li rappresentano legalmente. Già nel testo del 98 il rimpatrio dei minori non era autorizzato a seguito di indagine sull'esistenza dei genitori nel paese d'origine e sulla loro condizione; l'indagine doveva essere condotta da un Comitato centrale, che però è andato subito in tilt, creando una situazione di precarietà. La 189/02 non ha cambiato i compiti del Comitato, del quale rimangono valide le finalità, e inefficaci gli effetti, ha previsto una possibile permanenza in Italia dei minori che per due anni abbiano seguito un progetto educativo purchè entrati in Italia all'età di almeno 16 anni e vi siano le condizioni di alloggio e lavoro o formazione. Tale previsione non modifica molto l'assetto precedente infatti deve comunque essere il Comitato a decidere in merito alla permanenza, sempre a seguito di indagini sui genitori.


- Esplusione: deve sempre essere eseguita con accompagnamento alla frontiera tranne nei casi di stranieri irregolari. Il divieto di reingresso in Italia è ora pari a 10 anni.
Se la persona espulsa rientra prima dei 10 anni, scattano provvedimenti penali a cascata.
Negli ultimi giorni si sta diffondendo la notizia che chi ha fatto richiesta di sanatoria e questa è respinta, viene convocato/a direttamente dalla Prefettura, come per accertamenti e rilascio di documenti regolari, mentre invece da lì è portato/a direttamente nei Centri di detenzione temporanea.
Altra innovazione, l'espulsione può (deve, in determinati casi) essere sostitutiva della pena detentiva (espulsione come misura sostitutiva o alternativa alla pena).
Alcune categorie di persone sono ancora inespellibili; tra queste ci sono le donne in gravidanza (e fino al sesto mese di vita della prole), per le quali rimane tuttavia il problema della tutela sanitaria. Alcuni ospedali, infatti, appellandosi all'applicazione rigorosa della legge, non danno le prestazioni sanitarie gratuite nel caso in cui la donna non sia in possesso di regolare permesso, e quindi non possa iscriversi al servizio sanitario nazionale. Questo accade sempre più frequentemente infatti il permesso di soggiorno viene dato solo dichiarando un'abitazione che difficilmente è denunciabile perché il titolare della casa ha resistenze di vario genere ad esporsi. Il problema è di natura puramente economica, la struttura sanitaria infatti non riesce a coprire il costo della prestazione senza iscrizione al servizio sanitario, e l'attribuzione di un Codice STP non garantisce i previsti rimborsi da parte del Ministero dell'Interno, di conseguenza si fanno ricadere i costi sulla donna straniera, con palese violazione del diritto ad un suo trattamento equivalente a quello delle donne italiane in gravidanza.


- Asilo politico. L'Italia è l'unico Stato che non ha una legge organica in materia; la Bossi-Fini ha introdotto delle disposizioni, che riducono le possibilità di ottenerlo, in quanto riducono i tempi di analisi lasciando intatta la quantità di documentazione. In ogni caso il /la richiedente sarà trattenuto/a in un centro di detenzione temporanea o, a seconda, in un centro di identificazione.


Resoconto a cura di Eleonora Cirant

LINK UTILI

Testo della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm

Esame comparativo della legge 286/98 "Testo unico" e della 39/90 con la legge 189/02 "Bossi-Fini"
http://www.anolf.it/download/comparativoTestoUnico_S795B.PDF

Ricongiungimenti familiari: http://www.emiliaromagnasociale.it/immigrazione/ricongfamiliari.pdf
cosa cambia con la legge Bossi-Fini, dal sito http://www.emiliaromagnasociale.it

Numerosi articoli sul sito www.redattoresociale.it, inserendo la stringa *bossi-fini* nella maschera del motore di ricerca
Altri articoli sul sito www.carta.org
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